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Contabilità e bilancio 09 Luglio 2021

Svalutazione per perdite durevoli di valore, aspetti contabili

Disciplinata dall'art. 2426, c. 1, n. 3 C.C.: “l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore”.

Ci occupiamo del trattamento contabile e dell'informativa da inserire nella nota integrativa in base al principio contabile OIC 9 denominato “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. Si devono anzitutto rilevare i profili generali di tale principio: viene introdotta quindi la definizione di “valore recuperabile” di un bene e quella di “unità generatrice di flussi di cassa”. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value e il valore d'uso del bene, mentre per unità generatrice di flussi di cassa (CGU) si intende la più piccola unità o combinazione di attività a cui appartiene l'immobilizzazione, in grado di generare dei flussi di cassa autonomi e indipendenti rispetto ai flussi di cassa generati dalle altre attività. In linea generale, dunque, si ha una perdita durevole di valore ogniqualvolta il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile: in tal caso la svalutazione dovrà essere imputata a Conto economico alla voce B) 10) c) con in contropartita la riduzione diretta del cespite di riferimento o l'attivazione di un fondo svalutazione che dovrà rettificare direttamente il valore contabile lordo dell'immobilizzazione iscritto nell'attivo di bilancio (quindi in ogni caso alla voce B) I o II nella sezione Avere). La seconda soluzione è...

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