Il credito di imposta per l’acquisto di beni 4.0 materiali o immateriali presuppone l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ma non vi è un termine entro il quale il bene debba essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari debbano essere acquisiti.Nell’ipotesi in cui l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’agevolazione 4.0 potrà iniziare solo da tale successivo periodo.L’art. 1, c. 1059, L. 30.12.2020 n. 178, precisa che è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta ordinario per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Nel caso in cui l’impresa abbia deciso di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si sia proceduto all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del 2023 sia stato interconnesso; qualora l’impresa nel corso del 2021 si sia avvalsa della possibilità di...