Le ingenti sanzioni vanno dal 120% al 240% dell'imposta omessa, con il dubbio che siano dovute non sulla singola annualità, ma sull'intera durata del contratto.
La registrazione di un contratto di locazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla firma del contratto, o dalla decorrenza se anteriore. Cosa succede in caso di ritardo nella registrazione? La violazione è quella dell'omessa registrazione, sanzionata dal 120% al 240% dell'imposta dovuta ex art. 69 TUR. Ricordiamo anche che la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, c. 346 L. 311/2004, la nullità del contratto fintanto che non si proceda alla regolarizzazione. Il quadro sanzionatorio è, quindi, di per sé abbastanza gravoso.
Una sanzione di tal tipo appare già del tutto priva di quel carattere di proporzionalità di matrice Ue che dovrebbe pervadere ogni settore impositivo.
Ma registrando il contratto telematicamente in ritardo anche di qualche giorno, si scopre un altro imprevisto. Infatti, la locazione è un contratto di durata e quindi il canone pattuito è dovuto tante volte quanti sono gli anni di durata dello stesso. Ebbene, la procedura telematica dell'Agenzia liquida la sanzione su una base imponibile pari al canone dovuto non per un'annualità, ma per l'intera durata del contratto (cfr. circolare 26/E/2011 e contra risoluzione 114/E/2007). Così, in ipotesi, un ritardo nella registrazione di un contratto con durata decennale comporta una sanzione pari al 120% moltiplicato per i 10 anni di durata del contratto. Proseguendo nell'ipotesi, con un...