Violazioni formali e altre ipotesi di adesione agevolata nella circolare 6/E/2023, dedicata alla c.d. tregua fiscale.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (circolare 20.03.2023, n. 6/E): definizione avvisi bonari, irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione atti di accertamento e definizione liti pendenti.
Le fatture elettroniche inviate allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva, così come i corrispettivi telematici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti nella liquidazione dell’Iva, sono da ritenere violazioni formali e quindi regolarizzabili.
Per le violazioni constate nei Pvc recapitati fino al 31.03.2023, sarà sempre possibile beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/18, nel caso in cui si giunga ad una adesione, senza necessità che l’istanza di adesione sia formulata dal contribuente.
Per i ricorsi soggetti a reclamo, nei quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, è solamente possibile effettuare la definizione della lite pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.
Rottamazione-quater - Per le sanzioni, la c.d. rottamazione-quater (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, ex art. 1, cc. da 231 a 252, L. 29.12.2022, n. 197: vedere par. 8, circ. 6/E.2023) può essere a costo zero, ma la domanda va comunque...