L'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera. Pertanto, a tali tipologie di attività devono essere applicate delle tariffe dedicate. È il principio espresso dalla nota Ifel del 6.05.2019 sulla corretta applicazione agli agriturismi della tariffa comunale Tassa rifiuti urbani.
La tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della Tari, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti, ricorda l'Ifel, è stata recentemente dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sentenza 19.02.2019, n. 1162). In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato, viene confermata la posizione assunta dal Tar Umbria: a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei confronti di un Comune, il Tar era giunto alla conclusione che, sebbene l'attività agrituristica fosse da classificare come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come agricola (art. 2135 C.C.).
Il Tar Umbria ha ritenuto quindi illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale per aver riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente...