La nota Ifel chiarisce l'applicazione della Tari alle imprese agricole: esclusione per i rifiuti speciali smaltiti autonomamente, obblighi dichiarativi, disciplina delle attività connesse e criteri tariffari per i Comuni.
L'applicazione della Tari alle imprese agricole continua a rappresentare uno dei profili più controversi della fiscalità locale, soprattutto con riferimento alle aziende multifunzionali che affiancano all'attività agricola principale servizi quali agriturismo, vendita diretta, trasformazione dei prodotti e fattorie didattiche. Per favorire un'applicazione uniforme della normativa, l’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Ifel) ha pubblicato un documento di indirizzo rivolto ai Comuni che, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto correttivo ambientale, riepiloga i principi normativi e giurisprudenziali in materia di assoggettamento alla tassa sui rifiuti. Il documento assume particolare interesse anche per i professionisti che assistono le imprese agricole, poiché affronta numerose questioni che negli ultimi anni hanno dato origine a un rilevante contenzioso tra contribuenti ed enti locali.Presupposto impositivo della Tari - La nota richiama anzitutto il principio generale previsto dall'art. 1, c. 641 L. 147/2013, secondo cui il presupposto della Tari è costituito dal possesso o dalla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che le superfici nelle quali vengono prodotti, in via prevalente e continuativa, esclusivamente rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato direttamente dal produttore mediante soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non rientrano nella base imponibile del tributo. In tali...