Con sentenza 11.01.2022, n. 22 i Giudici di C.T.R. Toscana hanno censurato il comportamento del Comune che, nell’esercizio del potere regolamentare, non ha previsto una riduzione della Tari per i contribuenti non residenti.
Vicenda processuale - Un contribuente non residente nel Comune di Massa impugnava due iscrizioni a ruolo TA.RI. emesse dall’Ente impositore per immobili da lui posseduti nel Comune stesso.
In sostanza, veniva ritenuta ingiustificata la pretesa di rendere equivalente la produzione di rifiuti sia per i cittadini residenti che per i non residenti che avevano dimorato negli immobili saltuariamente e a fini turistici.
I Giudici di C.T.R. Toscana, nella sentenza n. 26, depositata l’11.01.2022 hanno condiviso la soluzione adottata dalla C.T.P. di Massa censurando le modalità di determinazione del tributo calcolato dal Comune secondo il metodo "normalizzato". La regola di quantificazione del prelievo accettata dall’Ente impositore, infatti, non solo “trascura il principio di proporzionalità dello stesso alla produzione di rifiuti da parte del contribuente”, ma anche “non appare coerente con la natura della tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti”.
Pertanto, l’invocata facoltà invocata dal Comune, esposta in sede di controdeduzioni al ricorso, di introdurre agevolazioni ed esenzioni solo relativamente alle ipotesi previste dall'art. 1, c. 665 L. 147/2013, va estesa, secondo la sentenza n. 26/2022, “anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia...