L'illegittimità della riqualificazione della locazione operativa in finanziaria è uno dei principi enucleati dalla C.G.T. di 1° grado di Roma, Sezione 1, sentenza n. 8483 depositata il 1.06.2026, che ha accolto il ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dalla Regione Lazio per omesso versamento della tassa automobilistica.La controversia trae origine dalla contestazione di un presunto abuso del diritto connesso alla struttura dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la società ricorrente e una propria controllata avente sede a Bolzano, proprietaria dei veicoli concessi in locazione. Secondo la Regione Lazio, il contratto di locazione avrebbe dovuto essere riqualificato da locazione operativa in locazione finanziaria, con conseguente trasferimento della soggettività passiva della tassa automobilistica in capo alla società utilizzatrice. La ricorrente ha invece sostenuto la piena legittimità della struttura contrattuale, evidenziando che i veicoli erano di proprietà della controllata, regolarmente immatricolati presso il PRA di Bolzano e assoggettati alla relativa tassa automobilistica presso la Provincia Autonoma. I rapporti tra le 2 società consistevano, inoltre, in contratti di locazione operativa inferiori a 12 mesi, senza opzione di acquisto finale.La società ha formulato numerose eccezioni lamentando, tra l’altro, la violazione delle garanzie del contraddittorio preventivo e della disciplina dell’abuso del diritto, nonché il difetto di...