Il trust, poiché determina una mera segregazione del patrimonio senza effetto traslativo, non sconta le imposte indirette in misura proporzionale. A queste conclusioni è giunta la Commissione tributaria regionale di Bologna che, con la sentenza 24.02.2020, n. 583 ha avuto modo di pronunciarsi in materia.
La Corte di Cassazione, nel passato, si era già espressa sull'applicazione delle imposte indirette sull'atto di dotazione di beni in trust, affermando che quest'ultimo è soggetto all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il problema nasceva da un vuoto normativo. Il legislatore ha infatti provveduto a disciplinare il trust per le imposte dirette, ma nulla ha stabilito, al contrario, in materia di imposte indirette.
Da qui i dubbi interpretativi sull'applicabilità delle imposte indirette in misura fissa o al contrario proporzionale. A dirimere i contrasti, la Corte di Cassazione era intervenuta a favore dell'applicabilità al trust delle imposte indirette in maniera fissa, sottolineando come manchi il presupposto necessario per l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale, consistente nello spostamento di ricchezza.
La vicenda trae origine dalla costituzione di un trust in cui i disponenti avevano nominato come trustee alcuni soggetti e come beneficiari i loro figli nascituri, legittimi, adottivi o naturali, viventi alla data del 2040. Al momento...