Un contribuente impugnava un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sostenendo il non assoggettamento a tassazione, ai fini dell’Irpef, dei canoni di locazione: nello specifico segnalava che nell'anno in contestazione non aveva percepito nessun canone di locazione in quanto l’immobile era stato pignorato e di conseguenza i canoni erano stati versati alla procedura esecutiva. La questione è giunta dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Firenze, la quale ha respinto le ragioni del contribuente.
La C.T.R. ha ricordato che ai fini dell'imposte sui redditi, l'art. 26, c. 1 D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi fondiari, compresi quelli di locazione, concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
La norma richiamata, dopo l'integrazione apportata con l'art. 8, c. 5, L. 431/1998, dispone, inoltre, che "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore". In merito all'imponibilità del reddito anche se non riscosso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, tra le altre con la sentenza n. 21621/2015 affermando che "per il reddito da...