La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 44 L. 178/2020) prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% i dividendi percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir, a decorrere all'esercizio in corso al 1.01.2021.
Condizione per l'accesso all'agevolazione è che tali enti esercitino senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in settori indicati nel successivo c. 45. È importante notare che mentre le finalità coincidono con quelle perviste per gli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), non altrettanto può dirsi per i settori di attività, anche se molti dei contenuti elencati richiamano le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto citato sopra. In realtà, le attività di interesse generale elencate sono sostanzialmente coincidenti con le attività istituzionali delle fondazioni bancarie, cui sembra fosse principalmente destinata la norma. È una situazione ibrida che rischia di aggiungere ulteriore confusione all'interno degli enti non commerciali per quanto riguarda i regimi fiscali speciali.
Ma quel che più conta rilevare è che non è chiaro se la detassazione degli utili può essere applicata anche agli ETS non commerciali ai sensi...