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Imposte e tasse 05 Febbraio 2020

Tassazione dei buoni pasto elettronici e cartacei

Regime transitorio per i ticket ricevuti/consegnati nel 2019 e non ancora spesi, mentre dal 1.01.2020 i lavoratori scontano l'eccedenza dell'importo facciale rispetto ai limiti (€ 4 e € 8) introdotti dall'ultima legge di Bilancio. Per il datore l'importo è sempre deducibile al 100%.

In attesa di indicazioni ufficiali, la fase di transizione della disciplina dei buoni pasto potrebbe essere gestita secondo le seguenti regole: non scontano nessuna tassazione in capo al dipendente per i buoni pasto cartacei da € 5,29 ricevuti nel 2019 e spesi nel corso del 2020 o ancora da spendere; sono imponibili, invece, i buoni maturati dal 1.01.2020, ma solo sull'eccedenza tra l'importo facciale e i nuovi limiti di € 4 per i ticket cartacei e di € 8 per quelli elettronici; è deducibile al 100% dal reddito d'impresa il costo d'acquisto dei buoni, a prescindere dal formato e dal valore unitario, anche se superiore alle nuove soglie di esenzione. Dal 1.01.2020 sono in vigore i limiti previsti nell'ultima legge di Bilancio: da € 5,29 a € 4 al giorno per i buoni cartacei; da € 7 a € 8 al giorno per i buoni elettronici. Pertanto le nuove soglie valgono solo per i ticket maturati a partire dal 1.01.2020. Lavoratori - Per i lavoratori il valore dei ticket non concorre a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato fino ai citati importi giornalieri di € 4 e € 8; è imponibile solo l'eventuale eccedenza tra valore facciale del buono e tali soglie. Datori - Per il datore di lavoro il costo dei buoni pasto è sempre interamente deducibile dal reddito di impresa, a prescindere dall'importo dei singoli buoni, e non sconta neppure la deducibilità...

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