La chiusura e le limitazioni imposte alle attività a causa della pandemia hanno avuto significativi riflessi anche sugli incassi dei canoni di locazione o affitto che, se pur non percepiti, devono essere sempre e comunque dichiarati. Infatti, l'art. 26 del Tuir stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (titolare del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale) a prescindere dall'effettiva percezione.
Il locatore dovrà comunque dichiarare tali canoni nel Modello Redditi/2021, salvo che non sia intervenuta la risoluzione del contratto per le unità immobiliari non abitative. Infatti, se il contratto prevede una clausola risolutiva espressa (art. 1456 C.C.), è possibile non assoggettare a imposta di tali canoni e non subordinare la risoluzione ad alcuna procedura giudiziale. Prova della risoluzione è la relativa registrazione all'Agenzia dell'Entrate con il pagamento della tassa fissa di 67 euro, la quale costituisce data certa per procedere alla non imponibilità dei canoni.
Solo per gli immobili di proprietà delle imprese con il regime di contabilità semplificata, il mancato incasso non corrisponderà ad alcuna tassazione, rilevando la contabilità per cassa e non per competenza, come nel regime ordinario.
Malgrado i vari decreti nell'era del Covid-19 siano intervenuti, riconoscendo per alcuni mesi dell'anno...