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Imposte e tasse 10 Febbraio 2020

Tassazione dei canoni non percepiti o ridotti

L'art. 3-quinquies del decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha anticipato il momento a partire dal quale i redditi derivanti da contratti di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito.

Si premette che l'art. 26 del Tuir prevede che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti possessori dell'immobile. Fino a prima della modifica del D.L. 34/2019 i redditi derivanti da contratti di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. E ciò continua a valere per i contratti stipulati fino al 31.12.2019. Dai contratti stipulati dallo scorso 1.01, invece, si anticipa il momento a partire dal quale è possibile non dichiarare i canoni non percepiti, ossia non più dalla conclusione della convalida di sfratto, ma già dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, atti che comunque necessitano dell'intervento del giudice, ma consentono di risparmiare qualche mese. Infatti, in precedenza, fino alla conclusione della convalida era necessario dichiarare i canoni non percepiti e, pertanto, versare le relative imposte, potendo poi fruire di un credito d'imposta. Dal 2020 si ha l'effetto di dover dichiarare, quindi, presumibilmente meno canoni non percepiti e di avere un esborso anticipato di imposte non dovute (poi “restituite” attraverso il credito d'imposta) meno ingente. Vale la pena ricordare che l'art. 26 prevede particolari clausole...

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