L’art. 23, c. 1, lett. d) D.P.R. 917/1986 prevede che i redditi di lavoro autonomo siano territorialmente rilevanti nello Stato in cui sono percepiti. La norma vale anche per i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e per i compensi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e simili. Nel caso di professionista non residente che esercita un’attività in Italia (e per professionista non residente si intende anche un soggetto italiano che ha acquisito la residenza in un Paese straniero, iscrivendosi regolarmente all’Aire) occorre esaminare attentamente il correlato trattamento fiscale.
Innanzitutto devono essere analizzati i seguenti aspetti: l’applicazione dell’art. 23 D.P.R. 917/1986 se non è prevista una convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il Paese di residenza del professionista. In questo caso il professionista estero è tassato in Italia, luogo dove è svolta la prestazione. La tassazione è una ritenuta fiscale del 30%. In caso di convenzione tra Italia e il Paese estero contro le doppie imposizioni, il professionista è tassato in Italia solo se ha in Italia una base fissa (es. ufficio). Anche in questo caso si applica la ritenuta del 30%, ma il professionista dovrà essere in grado di documentare quanti dei suoi redditi derivano dalla base fissa italiana. Da queste regole...