Con la sentenza n. 192/2/2018 la C.T.P. di Reggio Emilia ha stabilito che il risarcimento danni del garante che ha rilasciato come garanzia una lettera di patronage, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non rileva il principio di alternatività Iva/imposta di registro. Per lettera di patronage, si intende quel documento emesso da una società al fine di facilitare la concessione, il mantenimento o la proroga di un credito a favore di un’altra società. Quando le parti danno vita a un rapporto obbligatorio, confidano nell’adempimento spontaneo dell’altro contraente, potendo comunque contare sul sistema esecutivo.
Alle indagini sulla solvibilità del debitore principale normalmente vengono affiancate le responsabilità patrimoniali di soggetti terzi per mezzo di garanzie personali o reali. La forma più efficiente di garanzia è quella reale (pegno e ipoteca), in alternativa si ricorre a garanzie di natura personale. Le garanzie personali si dividono in tipiche e atipiche e tra le garanzie atipiche distinguiamo la lettera di patronage. Qualunque sia il contenuto della lettera, chi la rilascia deve obbligatoriamente non dichiarare il falso e quindi fornire sempre notizie controllate, in quanto dalle dichiarazioni non conformi alla verità nascono responsabilità con obbligo risarcitorio.
Esistono dichiarazioni di patronage forti o deboli, con la conseguenza che tanto...