Il regime fiscale delle indennità percepite dagli agenti al termine del rapporto di agenzia assume tratti differenti a seconda che questi siano:
persone fisiche;
società di persone;
società di capitali.
Indennità percepite da persone fisiche - Le indennità percepite da agenti imprenditori individuali rientrano negli altri redditi di lavoro autonomo ex art. 53, c. 2, lett. e) del Tuir e sono soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. d) del Tuir. La tassazione di tali compensi avviene, quindi, in base al criterio di cassa, con imposizione nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono percepiti. È, tuttavia, concessa all’agente la “facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”, così come prescritto dall’art. 17, c. 3 del TUIR. Nel caso in cui si opti per il regime di imposizione ordinaria, l’indennità concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. e) del TUIR. A prescindere dalle modalità di tassazione adottata dall’agente, all’atto dell’erogazione dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, il soggetto preponente deve applicare una ritenuta alla fonte a...