L’art. 452-quaterdecies c.p. prevede che chiunque ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
L’impresa autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti evidentemente trae un illecito profitto nello smaltire rifiuti “pericolosi” classificandoli come “non pericolosi”; il problema è che nelle inchieste su tali traffici vengono coinvolte non solo le imprese che raccolgono e smaltiscono i rifiuti, ma anche quelle che hanno effettuato il trasporto e la posizione di queste ultime andrebbe attentamente valutata, nel senso che il trasportatore si limita ad effettuare il trasporto, senza entrare nel merito di analisi o di quanto contenuto nel formulario dei rifiuti; poi nelle inchieste di questo tipo i sospettati sono troppi e quindi si rinviano a giudizio tutti, nessuno escluso.
Sulla scrivania mi è quindi “piovuto” il caso di un autotrasportatore, autorizzato al trasporto di rifiuti, coinvolto in un’inchiesta per traffico di rifiuti, rinviato a giudizio per concorso in tale traffico, al quale è stato notificato un invito al contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate, poiché a norma dell’art. 14 L. 24.12.1993, n. 537, l’Autorità Giudiziaria deve informare l’Agenzia delle Entrate circa il procedimento in atto; i redditi derivanti dall’attività illecita vengono ricompresi in una delle categorie di cui all’art. 6 del Tuir, quindi, nel caso del mio autotrasportatore, nel reddito d'impresa, sennonché la predetta Legge stabilisce che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per l’attività illecita.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiesto di conoscere e documentare l’ammontare dei trasporti effettuati nei confronti della ditta che smaltiva i rifiuti, ha determinato la percentuale di tali trasporti sul totale del fatturato ed ha applicato ai costi sostenuti (costi per la produzione) tale percentuale, risultando così i costi inferiori a quelli dichiarati e recuperando le imposte dovute, oltre alle sanzioni (circolare 26.09.2005, n. 42).
Sempre l’art. 14 L. 537/1993, prevede che si ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate e degli interessi nel caso in cui intervenga:
- sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p.;
- sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., fondata su motivi diversi dalla prescrizione;
- sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p.
