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Imposte e tasse 19 Novembre 2021

Tassazione Imu in capo agli immobili pignorati e sequestrati

Anche se in ambedue i casi è prevista la privazione del godimento del bene, le differenze impositive possono essere notevoli.

La normativa Imu prevede differenze impositive molto marcate a seconda dei casi di pignoramento (artt. 491-497 c.p.c.) o sequestro (art. 670 c.p.c.) di un bene, ed anche se entrambe le condizioni possono vedere il soggetto passivo privato del godimento del proprio immobile, la tassazione segue regole non del tutto allineate. Quando un immobile viene pignorato, l’imposta comunale deve comunque essere corrisposta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento su tale immobile: il pignoramento, infatti, non prevede alcun trasferimento di diritti e non determina un cambio di soggettività passiva. Questo, sino al momento in cui il Tribunale non provvederà alla vendita dell’immobile e al conseguente atto traslativo, condizione che invece risulta idonea a modificare i diritti reali sul bene in questione. La condizione sopra descritta, già di per sé gravosa, può essere addirittura accentuata da un aggravio della tassazione Imu rispetto al periodo pre-pignoramento se vi è ordinanza di rilascio dell’immobile. Esempio: prendiamo il caso di un soggetto passivo pignorato e costretto a lasciare la propria abitazione che, se dimorava abitualmente e risiedeva anagraficamente nell’immobile, non doveva versare nulla in virtù dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. Una volta privato della disponibilità sul bene e costretto a liberare l’immobile, non potrà...

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