Altre imposte indirette e altri tributi 29 Novembre 2025

Tassazione per enunciazione delle fideiussioni nei giudizi monitori

Il commento alla sentenza C.G.T. di Piacenza n. 173/2025 che afferma che, quando la garanzia personale emerge solo in sede giudiziaria e non è assistita da un’opzione valida per l’imposta sostitutiva, la tassazione per enunciazione resta la regola.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza n. 173/2025 affronta in modo sistematico il tema della tassazione di una fideiussione emersa soltanto in sede giudiziaria e mai registrata in precedenza.Il caso nasce da una garanzia omnibus rilasciata da privati a favore della banca creditrice, poi richiamata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito e dichiarato provvisoriamente esecutivo. La trasmissione dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. all’Agenzia delle Entrate ha condotto all’applicazione dell’art. 22 D.P.R. 131/1986 (TUR), con liquidazione dell’imposta proporzionale e irrogazione della sanzione.In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo è soggetta all’imposta di registro con tassazione per enunciazione ex art. 22 del TUR, salvo sia stata in precedenza espressa opzione per il regime di imposizione sostitutiva ex artt. 15 e 17 D.P.R. 601/1973 con riferimento a una garanzia relativa a finanziamenti a medio e lungo termine. La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non può essere riportata nell’ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell’imposta di registro, per la quale, ai sensi dell’art. 22 del TUR, vale invece il principio dell’autonomia dei singoli negozi: la relativa tassazione non resta quindi attratta nella disciplina tributaria dell’Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto Iva; per...

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