Con l’avvio della campagna dichiarativi arrivano le prime risposte sui comportamenti da adottare in sede di compilazione dei modelli. L’Agenzia delle Entrate, infatti, aggiornando (il 5.06.2023) le FAQ pubblicate sul proprio sito internet (in particolare, pubblicando due nuove risposte), ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello Redditi, con particolare riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Una prima questione posta all’attenzione del Fisco ha riguardato un’impresa che, nel corso dell'anno 2022, ha completato l'acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione “4.0” (ex L. 232/2016) per il quale era stata effettuata la relativa prenotazione (ordine vincolante e versamento dell'acconto del 20%) nell'anno precedente. L'impresa ha indicato l'importo del credito d'imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l'ammontare dell'investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello. Con riferimento a tale eventualità, si chiede all’Amministrazione Finanziaria se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come affermato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del citato modello (ossia il 2021) ed entro il 31.12.2022, per i quali entro il 31.12.2021 si era proceduto alla prenotazione (ordine vincolante e versamento acconto del 20%). Il corrispondente credito d'imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d'imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e, poi, riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo. La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e, poi, nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del tax credit.
Altra fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate è quella riguardante un'impresa che ha effettuato nel periodo d'imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione “4.0” (Allegato A o B L.232/2016), procedendo alla loro “interconnessione” al sistema aziendale nel 2022. Si chiede all’Amministrazione Finanziaria se il credito d'imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione “integrativa”, oppure nel Modello Redditi 2023.
In merito a tale eventualità, l’Agenzia evidenzia che il credito maturato e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l'acquisto di beni strumentali di cui all'Allegato A o B della L. 232/2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che "nel RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione", prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell'interconnessione.
Una prima questione posta all’attenzione del Fisco ha riguardato un’impresa che, nel corso dell'anno 2022, ha completato l'acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione “4.0” (ex L. 232/2016) per il quale era stata effettuata la relativa prenotazione (ordine vincolante e versamento dell'acconto del 20%) nell'anno precedente. L'impresa ha indicato l'importo del credito d'imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l'ammontare dell'investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello. Con riferimento a tale eventualità, si chiede all’Amministrazione Finanziaria se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come affermato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del citato modello (ossia il 2021) ed entro il 31.12.2022, per i quali entro il 31.12.2021 si era proceduto alla prenotazione (ordine vincolante e versamento acconto del 20%). Il corrispondente credito d'imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d'imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e, poi, riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo. La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e, poi, nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del tax credit.
Altra fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate è quella riguardante un'impresa che ha effettuato nel periodo d'imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione “4.0” (Allegato A o B L.232/2016), procedendo alla loro “interconnessione” al sistema aziendale nel 2022. Si chiede all’Amministrazione Finanziaria se il credito d'imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione “integrativa”, oppure nel Modello Redditi 2023.
In merito a tale eventualità, l’Agenzia evidenzia che il credito maturato e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l'acquisto di beni strumentali di cui all'Allegato A o B della L. 232/2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che "nel RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione", prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell'interconnessione.
