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Imposte e tasse 24 Maggio 2023

Tax credit del 30% per commissioni su pagamenti elettronici 2023

La misura intende incentivare l’utilizzo dei pagamenti tracciabili per ridurre il ricorso al denaro contante, strumento di pagamento, quest’ultimo, che maggiormente si presta a favorire l’evasione fiscale. 

Tra i provvedimenti varati dal Governo per favorire l’emersione dell’economia sommersa attraverso la promozione dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e il conseguente minor ricorso al denaro contante, rientra anche il credito d’imposta del 30% sulle commissioni applicate sui pagamenti elettronici introdotto dal D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019, n. 157.

Soggetti beneficiari e mezzi di pagamento. L’art. 22, c. 1 D.L. 124/2019 prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, spetta un credito di imposta pari al 30% del costo delle commissioni addebitate sui pagamenti eseguiti da consumatori finali, con carte di credito, di debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria; operano alcune esclusioni per quei soggetti cui si applicano gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsti dall'art. 7, c. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 605. La legge di conversione del D.L. 124/2019 ha inserito all’art. 22 il c.1-bis, con il quale è stata estesa la platea dei destinatari del credito d’imposta, includendo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Entità del tax credit. È pari al 30% delle commissioni addebitate a decorrere dal 1.07.2020, senza che sia prevista alcuna data di scadenza dell’agevolazione. Il D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, ha disposto l’integrazione dell’art. 22 in commento con l’inserimento del c. 1-ter, in forza del quale per le commissioni maturate nel periodo 1.07.2021-30.06.2022, il credito d'imposta è stato incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti avessero adottato strumenti di pagamento elettronico evoluti, dotati di determinate caratteristiche tecniche. Poiché questa agevolazione, di carattere temporaneo, non è stata prorogata, le commissioni applicate dal 1.07.2022 godono del credito d’imposta a regime del 30%.

Commissione. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29.04.2020, prot. 181301, rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transato e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

Altre condizioni per la fruibilità. L’accesso al beneficio richiede il soddisfacimento di altre 2 condizioni:
  • il credito d'imposta spetta solo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a consumatori finali (ossia, secondo il D.Lgs. 206/2005, a persone fisiche che agiscano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) dal 1.07.2020;
  • i ricavi e compensi dell’esercente, per l'anno d'imposta precedente, non devono aver superato i 400.000 euro.
Modalità di utilizzo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Esclusioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires (di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Comunicazioni. Gli operatori che emettono le carte di pagamento devono trasmettere in via telematica:
  • all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta, secondo le modalità stabilite dal sopra citato provvedimento prot. 181301/2020;
  • agli esercenti, mensilmente e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con il provvedimento 21.04.2020, prot. 518286, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte nel periodo di riferimento.
Il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

Da ultimo si ricorda che nei casi di rifiuto di un pagamento elettronico, di qualsiasi importo, da parte di un esercente obbligato ad accettarlo, si applica nei confronti di quest’ultimo la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.