La Cassazione Penale, sezione terza, con la sentenza 17.09.2019, n. 38473, ha confermato la responsabilità penale del soggetto che aveva installato senza permesso di costruire una tensostruttura di considerevoli dimensioni, con la conseguente applicazione dell'art. 44, c. 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). L'opera in questione risulta addossata all'edificio principale che ospita il ristorante ed è costituita da tubolari in metallo e una copertura con tendone plastificato retrattile relativa a una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 e 3,35 metri; la struttura è inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore che sarebbero state, a breve, fissate nella sottostante platea di cemento.
La Cassazione ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente a motivo dell'impugnativa della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza, l'attività edilizia realizzata attraverso l'opera in questione non è sussumibile nell'ambito dell'attività edilizia libera, nello specifico dell'art. 44, c. 1, lett. e-bis) D.P.R. 380/2001, anche dopo il D.M. 7.04.2018, in quanto, al di là della tipologia costruttiva che caratterizza l'intervento, la finalità cui lo stesso è proteso non ha carattere temporaneo, non essendo l'opera destinata a soddisfare esigenze contingenti.
Sul punto i giudici sottolineano che, secondo...