La Cassazione interviene sulla tematica sempre attuale della rilevanza della tenuità del fatto evasivo nel contesto di un lieve superamento delle soglie di punibilità sancite ai sensi del D. Lgs. 74/2000. Nella specifica casistica (III^ Sez. Pen., sentenza 25.03.2019, n. 12906) con riferimento alla configurabilità del reato previsto ai sensi dell’art. 10-ter del citato Decreto 74/2000, hanno sostenuto la validità applicativa della causa di non punibilità per tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) in riferimento all’omesso versamento IVA che, seppur si fosse attestato sopra soglia, si discostava per una misura percentuale stimata come irrilevante: si trattava nel caso in specie di un superamento di soglia di punibilità inferiore al 4%.
I giudici chiariscono in tale contesto come tale causa di non punibilità per tenuità del fatto sia applicabile soltanto a un ammontare prossimo alla soglia di punibilità (determinata in 250.000 euro dall’art. 10-ter cit. ) e ciò anche volendo considerare la circostanza in base alla quale il grado di offensività, che integra l’ipotesi di reato esaminata, sia già stato fissato dal legislatore.
Invero, nella casistica in argomento, la differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta e non versata e la soglia di punibilità legislativamente prescritta si sarebbe attestata su una cifra di poco inferiore ai 10.000 euro....