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Imposte e tasse 11 Aprile 2023

Termine del regime transitorio per la distribuzione dei dividendi

Il regime transitorio è applicabile a patto che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31.12.2022, a prescindere dall’effettivo pagamento in data successiva del dividendo.

La Norma di comportamento AIDC n. 218 di marzo 2023 è intervenuta chiarendo i confini del regime transitorio di tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche che non operano in regime d’impresa. Si ricorda che l'art. 1, cc. 1003-1004 L. 205/2017 ha disposto che le società operino una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche che posseggano partecipazioni qualificate e non qualificate; tuttavia, la tassazione dei dividendi ante 2018 distribuiti a persone fisiche non imprenditori resta ancorata al regime transitorio per le delibere adottate fino allo scorso 31.12.2022. In altre parole, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formate con utili prodotti ante 2018, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti; perciò, il dividendo concorre nella misura del: 40% per utili prodotti nel periodo 1.01.2004-31.12.2007; 49,72% per utili prodotti nel periodo 1.01.2008-31.12.2016; 58,14% per utili prodotti dal 1.01.2017 al 31.12.2017. A partire dalle delibere datate 1.01.2023, anche se l'utile ha formazione ante 2018, la tassazione in capo a persone fisiche con partecipazioni qualificate e non, avverrà sempre con ritenuta del 26%. Proprio su tale termine temporale, ossia il 31.12.2022 come fine del regime transitorio, interviene la norma di comportamento citata, rimarcando che le...

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