La Sezione tributaria della Cassazione, con l'ordinanza 5.06.2020, n. 10701, ha richiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la decadenza dal potere accertativo dell'Amministrazione Finanziaria, che intende contestare una componente di reddito ad efficacia pluriennale, intervenga con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo, oppure con lo spirare del termine di accertamento per il periodo d'imposta in cui il componente reddituale è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
In presenza di oneri pluriennali che esplicano la loro portata in più periodi d'imposta, l'Agenzia delle Entrate può rettificare la quota imputata a ciascun esercizio soltanto se non è decaduta dal potere di accertamento con riguardo al periodo d'imposta nel quale si è verificato, per la prima volta, il presupposto. Orientamento ripreso, di recente, anche dalle Corti di merito (C.T.R. Lombardia 4293/19/2019; C.T.P. Lecco 75/2/2019, C.T.R. Lombardia 2754/11/2020). I giudici di appello richiamano la sentenza n. 9993/2018 della Cassazione secondo cui il termine per l'accertamento di costi deducibili in più anni decorre dal periodo di imposta di sostenimento del costo, non rilevando le singole imputazioni dell'onere frazionate negli anni. Se così non fosse, il contribuente rimarrebbe esposto al potere accertativo ben oltre i termini ordinari (ad esempio, fino al...