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Gestione d'impresa 05 Ottobre 2020

Termine per la richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio

Non è prevista decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, ma l'inoltro dopo la definizione del procedimento potrà produrre effetti negativi in termini di ritardata liquidazione.

L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme previste dal testo unico (D.P.R. 115/2002). La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di Cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. L'art. 1, c. 783 L. 28.12.2015, n. 208 ha aggiunto il comma 3-bis, all'art. 83 t.u. citato, per la disciplina della liquidazione, prevedendo che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. La modifica legislativa ha suscitato non poche perplessità facendo temere una sorta di decadenza per il difensore, qualora il medesimo non avesse chiesto la liquidazione prima della pronuncia della sentenza. Sebbene alcune pronunce di merito siano orientate nel senso sopracitato, ritenendo che una volta persa la potestas decidendi, il...

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