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Società
31 Agosto 2020
Termini per la richiesta dell'omologazione del concordato fallimentare
Il procedimento prevede l'iniziativa del proponente per la richiesta senza alcuna specifica indicazione temporale, a differenza di quanto previsto nei confronti di creditori o interessati per le eventuali opposizioni.
Ai sensi dell'art. 129 L.F., una volta raggiunta l'approvazione del concordato fallimentare con le maggioranze previste dall'art. 128 L.F., il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta certificata al proponente affinché richieda l'omologazione, e ai creditori dissenzienti, fissando un termine per le opposizioni. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'art. 26 L.F. Ci si interroga sull'eventuale tempistica assegnata al proponente per richiedere l'omologazione e gli effetti di un'eventuale tardività nella richiesta.
Se infatti è pacifico che il giudice delegato assegni un termine agli interessati (fra i 15 e i 30 giorni) per proporre opposizione, nulla è previsto nei confronti dell'assuntore, salvo il rinvio all'art. 26 L.F.
La Suprema Corte già con sentenza 3274/2011 aveva chiarito che “il procedimento per omologazione del concordato fallimentare, come disciplinato dall'art. 129 L.F., non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante il ricorso ex art. 26 L.F., rispetto al quale, fissando il giudice delegato il solo termine per la presentazione delle opposizioni, appare ragionevole ritenere, in assenza di previsione più specifica, che il proponente goda non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati...