Terreni, per la natura agricola fa fede lo strumento urbanistico
Eventuali vincoli restrittivi all’utilizzazione edificatoria dei terreni non sono sufficienti per la loro qualificazione agricola ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni in materia di imposta di registro.
“Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifica come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti alla edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione”.
Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione Civile, Sezione V, con ordinanza 27.09.2022, n. 28170, decidendo nel merito del ricorso con il quale ha ritenuto non applicabili le agevolazioni previste in tema di imposta di registro per le cessioni di terreni agricoli.
Ricordiamo, infatti, che agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%.
Ai fini dell'applicabilità delle predette agevolazioni, è richiesta la qualificazione agricola dei terreni che deve essere prevista espressamente dagli strumenti urbanistici essendo l’utilizzazione di fatto o l’utilizzabilità del tutto ininfluenti come affermato dalla stessa Cassazione in altri precedenti (sentenze nn. 23045/2016 e 8136/2011) espressamente richiamati nell’ordinanza in esame.
Nel caso di specie si era in presenza di terreni non ricompresi dagli strumenti urbanistici vigenti...