Territorialità ai fini Iva dei servizi su immobili
Ai fini dell’Iva assume importanza la rilevanza territoriale dei servizi, quando la loro definizione non sia immediata, come nel caso di operazioni fra soggetti di differente nazionalità.
L’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 contiene la regola generale, distinguendo tra operazioni:
B2B (business to business) verso soggetti passivi, per cui il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del committente;
B2C (business to consumer) verso soggetti privati, per cui il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del prestatore.
I servizi B2B ricadono nella regola generale del luogo di stabilimento del committente e sono elencati negli artt. 7-quater e 7–quinquies, c. 1 lett. b).
Non esiste un elenco di servizi ai quali va applicata la regola generale, mentre le tipologie di servizi “in deroga” sono espressamente elencate nei successivi artt. 7-quater e 7-quinquies, c. 1, lett. b), dove sono indicati i rispettivi criteri di tassazione.
L’art. 7-quater contiene un primo gruppo di deroghe alla regola generale che sono assolute, in quanto rilevanti sia quando il committente è un soggetto privato, che nel caso di soggetto passivo Iva. Esso, al c. 1, lett. a), prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, c. 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di...