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Imposte e tasse 16 Novembre 2023

Territorialità dei pedaggi autostradali

Il trattamento Iva relativo ai pedaggi autostradali dei trafori internazionali del Monte Bianco e del Fréjus e l’accordo Italia-Svizzera per il traforo del Gran San Bernardo.

I pedaggi autostradali, con la riforma della territorialità Iva avvenuta a partire dal periodo di imposta 2010 e come affermato con la R.M. Finanze 27.12.1999, n. 170, sono considerati “prestazioni di servizi” relativi all’utilizzo di un bene immobile e pertanto ricadono nella più ampia disposizione, in deroga all’art. 7-ter, dell’art. 7-quater D.P.R. 633/1972 (leggasi anche il regolamento UE 15.03.2011, n.282). Fino al 31.12.2002, l’art. 9, p. 11 D.P.R. 633/1972 prevedeva la non imponibilità Iva per il transito nei trafori internazionali. Tale disposizione è stata abrogata, con effetto dal 1.01.2003. Delineata la territorialità dei pedaggi autostradali, con il presente contributo, si vuole affrontare il caso concreto del “transito dei trafori fra Italia e Francia”. Con la Decisione n. 853/2004 il Consiglio Europeo ha autorizzato i due Stati a considerare “l’intera lunghezza” di un senso della carreggiata all’interno del tunnel del Monte Bianco e del Fréjus, come parte del territorio dello Stato membro nel quale “inizia il transito in quella direzione”. In base a tale norma è stato adottato il cosiddetto “sistema dell’Iva all’incasso”. Successivamente, con la risoluzione 1.06.2005, n. 67/E, l’Agenzia delle Entrate, per semplificare il trattamento impositivo Iva fra i due Stati per l’attraversamento del...

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