Terzo settore e qualificazione del rapporto di volontariato
La disciplina sul volontariato, comune a tutti gli enti che decidono di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, presenta alcune particolarità, anche in relazione agli obblighi assicurativi.
Gli ETS possono avvalersi dell’opera di volontari, con obbligo di iscrizione in un apposito registro riservato a coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale. Tale figura, che trova fondamento nei valori della Costituzione Italiana (artt. 2 e 18), fonda la sua definizione nell’art. 17, c. 2 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che la descrive come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Le caratteristiche dell’attività del volontario sono:
spontaneità dell’attività;
personalità della prestazione;
gratuità e assenza del fine di lucro;
perseguimento di un fine solidaristico;
messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità a favore dei bisogni di persone e comunità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall’ETS, né dal beneficiario. L’ente può rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate per...