Coop e terzo settore 22 Giugno 2020

Terzo Settore, la trasformazione non può essere standardizzata

Il Notariato ha prodotto uno studio sull'operazione per associazioni e fondazioni affermando che, stanti le varie peculiarità di ogni ente, l'unica cosa comune è la continuità patrimoniale, ma deve essere valutata in modo specifico.

Con un recente studio (n. 78-2020/I), il Consiglio nazionale del notariato ha affrontato il tema della trasformazione, di cui all'art. 42-bis C.C., come introdotto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con il quale il legislatore ha riformato le operazioni straordinarie degli enti. È stato esaminato il procedimento necessario per la trasformazione tra enti dotati di personalità giuridica, indicando i passaggi principali e fondamentali, ma tenendo presente che non tutte le fattispecie rispondono a situazioni omogenee, con la conseguenza che ogni operazione deve essere valutata di volta in volta, soffermandosi su relazioni necessarie, maggioranze applicabili, modalità di attribuzione delle partecipazioni e meccanismi pubblicitari. Sul primo punto, lo studio evidenzia la predisposizione di numerose relazioni (illustrativa della situazione patrimoniale, degli amministratori, ai sensi dell'art. 2500-sexies C.C. e di stima, di cui all'art. 2500-ter C.C.) fornendo un preciso contributo sui contenuti e, con particolare riferimento a quella di stima, la commissione sottolinea il necessario adattamento rispetto alla perizia di una normale società, in quanto la relazione deve verificare l'effettività (in luogo dell'effettiva sussistenza del capitale) dell'intero patrimonio dell'ente trasformato, sia ai fini del riconoscimento, sia ai fini del meccanismo di intervento in presenza di perdite, come richiesto...

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