L'interpretazione del Ministero del Lavoro 11560/2020 risponde a un quesito sul termine iniziale dal quale parte il “periodo di osservazione” (“2 esercizi consecutivi”) avente a oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali previsti dagli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017. Il ministero ha evidenziato come dal punto di vista metodologico debba essere osservata l'ipotesi già esplicitata nel documento n. 12604/2017, secondo il quale sono da considerare immediatamente applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, le norme che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
Questo porta il Ministero ad affermare l'ipotesi di un periodo di osservazione determinabile a partire dall'esercizio 2018, primo successivo all'entrata in vigore della norma generale. In questo modo, secondo la nota ministeriale, la valutazione dei presupposti dimensionali si consoliderebbe con riferimento ai dati consuntivi derivanti dai bilanci relativi agli anni 2018 e 2019 (nella chiara ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare).
Ciò ha portato alcuni interpreti a ritenere che potesse risultare necessario, in caso di ETS in via di iscrizione al RUNTS, provvedere alla convocazione di una specifica assemblea e approntare, quale diretta conseguenza dell'obbligo, la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione ai sensi di legge e dello statuto dello stesso ente, al fine di ottemperare correttamente ai doveri imposti dalla norma.
Tuttavia, come affermato anche in questi giorni dal documento di studio emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, appare quanto mai evidente come, in ogni caso e al di fuori degli aspetti tipicamente pubblicitari della stessa nomina (in assenza dell'operatività del RUNTS, enti senza personalità giuridica non avrebbero modo di rendere pubblica la nomina effettuata, con evidente difetto di opponibilità ai terzi), l'interpretazione ministeriale debba essere contemperata con le previsioni dettate dall'art. 35 D.L. 18/2020 che hanno di fatto rinviato al 31.10.2020 il termine per l'approvazione dei bilanci e l'eventuale adozione di statuti adeguati alle previsioni del D.Lgs. 117/2017.
Il tutto, comunque, al di fuori di previsioni sanzionatorie di fatto non contemplate dal Codice in caso di mancata nomina nel periodo antecedente l'entrata in funzione del Registro unico nazionale.
Il che, nella pratica operativa, sposterebbe di fatto all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 il termine per la nomina dell'organo di revisione, oltre che dell'organo di controllo eventualmente non nominato per le motivazioni di cui sopra, in modo del tutto coerente anche con i doveri imposti agli organi nominati sia dal Codice Civile che dal D.Lgs. 39/2010 (applicabili anche agli ETS) in tema di relazione al bilancio.
Un'ulteriore riflessione merita il caso specifico di enti qualificati come ONLUS, soggetti all'adeguamento statutario e ancora oggi funzionanti in tutto e per tutto ai sensi del D.Lgs. 460/1997, di fatto non ancora abrogato per le previsioni contenute nell'art. 104 del D.Lgs. 117/2017.
Considerando il D.Lgs. 117/2017 del tutto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 460/1997, appare infatti logico ritenere che la relazione dell'organo di controllo possa seguire le stesse regole, prescindendo quindi nel periodo transitorio (l'entrata in funzione del RUNTS, alla quale sono subordinati anche la maggior parte degli statuti già adottati da tali enti in adeguamento) da ogni interpretazione relativa all'applicabilità degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.
Solo nel momento in cui le ONLUS saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale, in base all'art. 34 D.M. 106/2020, saranno tenute ad adottare le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, in seguito all'abrogazione del D.Lgs. 460/1997 e all'intervenuta conseguente cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS.
Appare quindi logico uno scenario operativo in cui:
- enti (non ONLUS) soggetti alla nomina dell'organo di controllo in base all'art. 30 CTS possono valutare di effettuare l'adempimento anche in anticipo rispetto al RUNTS e, in difetto di nomina già effettuata, provvedere in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
- enti (ONLUS) soggetti alla nomina dell'organo di controllo in base all'art. 30 CTS possono valutare di subordinare l'effettuazione della nomina al momento dell'iscrizione al RUNTS, al venir meno delle disposizioni del D.Lgs. 460/1997, effettuando la stessa in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
- qualsiasi tipo di ente soggetto alla nomina di un organo di revisione in base all'art. 31 del CTS possa valutare di effettuare la nomina in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.
Il tutto, ovviamente, fatti salvi tutti i casi in cui l'ente abbia effettuato l'adempimento in precedenza volontariamente o per espresse disposizioni statutarie.
L'unico dubbio interpretativo, alla luce di quanto esposto, potrebbe riguardare il caso di un ente costituito in forma di Fondazione (sempre soggetto alla nomina dell'organo di controllo in base all'art. 30 CTS) non funzionante come ONLUS. Lo stesso ente, infatti, potrebbe essere tenuto ad effettuare la nomina in anticipo rispetto all'iscrizione nel RUNTS, al fine di poter qualificarsi come ETS maturando i relativi requisiti.
