Coop e terzo settore 25 Novembre 2020

Ets, subito l'organo di controllo

Gli enti del Terzo settore sono tenuti all'adempimento fin dal 2020, al di là dell’istituzione del Registro unico nazionale.

Per verificare il superamento dei limiti dimensionali da cui deriva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore, negli enti del terzo settore, il computo dei 2 esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018. La nota 2.11.2020, n. 11560, del Ministero del Lavoro fissa i tempi di decorrenza, utili a garantire che gli enti agiscano in piena trasparenza. Resta in ogni caso ferma la possibilità degli enti obbligati di incaricare della revisione legale dei conti l’organo di controllo interno; ai fini del legittimo esercizio di tale opzione, è necessario che tutti i componenti dell’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’art. 30, c. 1, del Codice del terzo settore prevede per le fondazioni l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo. Il successivo comma 2 pone in capo agli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo solo in presenza del superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 Euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 Euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore, il successivo art. 31 prevede l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.