Coop e terzo settore 24 Giugno 2022

Terzo settore: timidi segnali di via libera alla riforma

In linea con quanto sostanzialmente già affermato per le ODV, l’art. 26, D.L. 21.06.2022, n. 73, anticipa l’applicabilità di alcune norme anche di natura fiscale.

La novità principale riguarda soprattutto gli enti che operano in forma di ONLUS che (diversi dalle ODV e dalle APS) svolgono attività ad esempio di beneficenza o tutela ambientale i quali, grazie all’intervento normativo (da confermare in sede di conversione del D.L. pubblicato sulla G.U. 143) non avranno più, in caso di iscrizione nel RUNTS, la necessità di dialogare con le problematiche applicative dell’art. 150 del TUIR, potendo contare già sullo sdoganamento di alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore. Secondo lo stesso articolo, infatti, abrogato dal D.Lgs 117/2017 e di fatto non direttamente applicabile ai casi sopra citati, “per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”, con la conseguenza che “i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”. La versione dell’art. 104 del D.Lgs 117/2017 transitorio precedente all’intervento di questi giorni, a regolamentazione del periodo transitorio, prevedeva nella sostanza l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 77 (Titoli di solidarietà), 78 (Regime del Social...

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