Nemmeno il 2023 è stato l’anno giusto per l’arrivo dell’autorizzazione della Commissione Europea funzionale all’applicazione del titolo X della riforma del Terzo settore. Quali sono le conseguenze per il 2024?
Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede una serie di norme fiscali legate all’assunzione della qualifica di ETS. Alcune di queste norme, in particolare gli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, c. 2, 85, c. 7, nonché l’art. 102, c. 1, lett. e), f) e g), sono già applicabili, ai sensi dell’art. 104, c. 1 del Codice:
alle Onlus di cui all’art. 10 D.Lgs. 460/1997, iscritte alle anagrafi Onlus;
alle Odv e Aps, il cui procedimento di trasmigrazione dovrebbe, nella maggior parte dei casi, essere già concluso;
agli Ets già iscritti al Runts.
Tutte le altre norme fiscali, non specificamente menzionate, non sono ancora entrate in vigore, poiché la loro entrata in vigore è prevista a partire dal termine di cui all’art. 104, c. 2 del Codice, che subordina l’efficacia delle disposizioni all’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro. Tale mancata autorizzazione fa slittare ancora di un anno la piena operatività della riforma.
Le conseguenze sono molteplici, partendo dalle Odv e Aps. A tali qualifiche associative, infatti, si vede ancora negata la possibilità di applicare i regimi fiscali tipici (rispettivamente, artt. 84 e 85) previsti per la loro natura. Inoltre, per le attività commerciali svolte da Odv e Aps, non è ancora possibile applicare il regime forfettario previsto all’art. 86, particolarmente...