Tramite procedure automatizzate, il Fisco può liquidare le imposte dovute da un determinato contribuente sulla scorta delle dichiarazioni e delle informazioni disponibili. In tale contesto, qualora dai cc.dd. controlli automatizzati emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o individuato dai controlli fiscali, l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente interessato, il quale ha facoltà di regolarizzare gli aspetti formali o fornire appositi chiarimenti e giustificazioni all'Amministrazione Finanziaria. Nel caso si tratti di contestazioni riferite all'operatività delle società, l'applicazione della disciplina in argomento, contenuta nell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, non risulta automaticamente ammessa.
A tal proposito, si segnala una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. V, sent. 16.02.2022, n. 5016) secondo cui, in materia di società di comodo, l'Agenzia delle Entrate non può procedere con l’emissione di una cartella ex art. 36-bis cit. Si tratta di una procedura consentita soltanto se basata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente, quale risultato del test di operatività.
Viene chiarito che i parametri di operatività di cui si discorre non possono considerarsi rappresentativi del reddito effettivamente percepito, potendo essere intesi unicamente alla stregua di meri dati...