Test non commercialità nel Terzo settore: regole, scostamenti e costi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la circolare 19.02.2026, n. 1/E, i nuovi parametri tecnici per la qualificazione fiscale degli ETS, fissando i criteri per distinguere le attività istituzionali non rilevanti ai fini Ires.
La circolare n. 1/E/2026 chiarisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2025, la qualifica di ente non commerciale per un ente del Terzo settore (ETS) non dipende più soltanto da valutazioni qualitative, ma è ancorata a un criterio oggettivo e quantitativo fondato sul rapporto tra costi e ricavi delle attività di interesse generale. Il baricentro della disciplina si sposta quindi su un vero e proprio test economico che misura in concreto le modalità di svolgimento dell’attività.Il fulcro della nuova impostazione è rappresentato dall’art. 79 del Codice del Terzo settore (CTS), che definisce quando un’attività di interesse generale può considerarsi non commerciale: ciò avviene se è svolta a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i “costi effettivi”.La nozione di costi effettivi assume un ruolo centrale e comprende sia i costi diretti sia quelli indiretti, includendo spese variabili e fisse, costi generali, nonché oneri finanziari e tributari imputabili all’attività. Non si tratta, dunque, di una valutazione limitata alle sole spese vive, ma di un’analisi complessiva che richiede un sistema di imputazione coerente e documentabile.Ai fini della verifica rilevano anche gli apporti pubblici: i contributi erogati da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale concorrono al calcolo necessario per verificare l’eventuale superamento dei costi effettivi. Restano invece...