Attraverso il testamento solidale, il testatore, se non presenta eredi legittimi, può destinare interamente i propri beni a uno o più enti benefici, mentre se presenta eredi legittimi, può decidere di destinare la quota disponibile dei propri beni (cioè quella che rimane dopo aver soddisfatto il diritto di tali eredi) a uno o più enti benefici.
Grazie alle agevolazioni fiscali e alla sensibilizzazione sul tema, un numero sempre maggiore di persone sta impiegando questo tipo di strumento per donare a favore di cause sociali, umanitarie, scientifiche, ecc.
Ci sono 3 modalità per redigere il testamento solidale:
testamento olografo (art. 602 c.c.);
testamento pubblico (art. 603 c.c.);
testamento segreto (art. 604 c.c.).
I beni oggetti del trasferimento possono essere: denaro, azioni, investimenti, beni mobili e immobili, polizze vita. Per la validità del trasferimento è necessario che il testatore individui in modo puntuale l’ente beneficiario attraverso l’indicazione di denominazione, ragione sociale, codice fiscale o luogo di ubicazione. In alternativa la scelta dell’ente può essere demandata a un soggetto terzo.
L’attribuzione può avvenire:
a titolo di eredità: il beneficiario diventa titolare dei beni accettando l’eredità tramite beneficio di inventario;
a titolo di legato: il beneficiario diventa titolare dei beni senza bisogno di...