IVA 26 Novembre 2025

Testo unico Iva anticipato: salta la rettifica da cambio regime

Il provvedimento attuativo della delega fiscale su Terzo settore, Iva e crisi, approvato il 20.11.2025, eliminerà la rettifica della detrazione Iva per cambio di regime e anticipa l’impianto del futuro Testo unico Iva.

Il cuore della disciplina resta nell’art. 19-bis.2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che governa la rettifica della detrazione distinguendo tra beni non ammortizzabili, servizi e beni ammortizzabili, con periodi di vigilanza quinquennali per i mobili e decennali per gli immobili. Per beni non ammortizzabili e servizi la rettifica continua a operare guardando alla prima utilizzazione, correggendo la detrazione iniziale se l’impiego effettivo avviene in operazioni con diverso diritto a detrazione rispetto a quello stimato al momento dell’acquisto. Per i beni ammortizzabili, il meccanismo rimane fondato su quote annuali pari a 1/5 o 1/10 dell’Iva originaria, in funzione degli anni residui del periodo di tutela fiscale e del mutamento di destinazione del bene tra operazioni detraibili e indetraibili.La novità (si parla già con effetto sulla prossima dichiarazione annuale Iva 2025) sarà l’eliminazione della rettifica generalizzata legata al mutamento di regime delle operazioni attive (leggasi art. 19-bis2, c. 3 D.P.R. 633/1972) che in passato imponeva aggiustamenti in “un’unica soluzione” per tutti i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, nonché per i beni ammortizzabili ancora in periodo di vigilanza, con effetti finanziari immediati spesso rilevanti. Quella logica di intervento “massivo” è stata da anni utilizzata anche dalla prassi per governare passaggi tra regimi ordinari e speciali, con particolare riferimento all’adozione o all’abbandono di...

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