Coop e terzo settore 25 Febbraio 2022

Tetto ai prestiti sociali delle coop, l’Istat supplisce al decreto

In assenza dell’apposito provvedimento, è possibile utilizzare la media degli indici Istat dell’ultimo triennio per rivalutare l’ammontare massimo del prestito sociale detenibile dai soci persone fisiche in una società cooperativa.

L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi corrisposti ai soci nell’ambito di un rapporto di prestito sociale è subordinata al rispetto di 3 precise condizioni: deve trattarsi di prestiti raccolti esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale; il saggio di interesse non può superare il tasso massimo applicabile ai buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti e, quindi, considerata l’ultima emissione, il 2,90% (0,40% + 2,50%); i soci persone fisiche non possono detenere un ammontare di prestito superiore ad un certo limite. Nessun tetto è previsto, invece, per i soci persone giuridiche. Il predetto limite massimo, fissato inizialmente dall’art. 10 L. 59/1992 in 20.658,28 euro per la generalità delle cooperative e in 41.316,55 euro per le cooperative di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, è soggetto, in base all’art. 21 L. 59/1992, ad aggiornamento triennale tramite Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'Istat. L’ultima rivalutazione ufficiale, tuttavia, è avvenuta 17 anni fa con il D.M. 1.04.2005. Da quella data, la...

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