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Imposte e tasse 04 Settembre 2023

TFM deducibile solo con data certa anteriore alla nomina

Secondo la Corte di Cassazione l’accantonamento al TFM è deducibile se risultante da una delibera assembleare avente data certa anteriore rispetto alla nomina dell’amministratore.

Nella sentenza 10.07.2023, n. 19445, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società, ritenendo indeducibile l’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuto all'amministratore delegato attraverso una delibera dell'assemblea emessa contemporaneamente all'atto di nomina. Il tema innescato dalla sentenza in esame si inserisce in una discussione ormai consolidata nel tempo (tra le tante si vedano: risoluzione Ag. Entrate 211/E/2008; Cass. 22760/2021; Cass. 5763/2021; Cass. 4400/2020) secondo cui in regime d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità degli importi accantonati a titolo di TFM sarebbe subordinata all’esistenza di una delibera assembleare indicante l'esistenza di un generico diritto dell'amministratore alla percezione del TFM stesso, in modo tale che l’importo erogato abbia una data certa anteriore all'inizio del rapporto. Quanto sopra, nel presupposto che la deducibilità del TFM sarebbe subordinata al rispetto dei medesimi criteri previsti per il TFR dall'art. 105 del TUIR. Com’è noto, l'art. 105, c. 4 del TUIR prevede, ai fini della deducibilità del TFR, il rinvio integrale al contenuto dell’art. 17, c. 1, lett. c) del TUIR. Pertanto, ai fini della deducibilità del relativo accantonamento, il diritto all’indennità stessa deve risultare da un atto di data certa anteriore...

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