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Imposte e tasse 03 Dicembre 2020

Tutto sulla deducibilità del TFM

Con i dovuti accorgimenti e rimanendo nel campo della congruità, non sono previsti limiti all'operazione di accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori.

Il trattamento di fine mandato rientra tra gli accantonamenti consentiti dalla normativa fiscale. L'art. 105, c. 4 del Tuir dispone che “le disposizioni dei cc. 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, c. 1, lett. c), d) e f)”. In particolare, l'art. 105, c. 1 prevede che tali accantonamenti sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali. Il richiamato art. 17, c. 1, lett. c) include nella previsione le indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Tra queste rientra sicuramente l'indennità per trattamento di fine mandato prevista in favore degli amministratori di società. La norma civilistica nulla dispone in tal senso, almeno in termini di limiti e modalità di determinazione. Unico riferimento per il redattore del bilancio è costituito dall'art. 2424 C.C. e dal principio contabile OIC 31 “Fondi per rischi ed oneri”, con l'inserimento delle quote maturate tra quelle per trattamento di quiescenza e obblighi simili. All'interno di questo quadro normativo occorre stabilire eventuali limiti alla deducibilità di simili accantonamenti e gli adempimenti per evitare contestazioni...

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