Il trattamento di fine mandato per amministratori o altre figure apicali aziendali configura una remunerazione aggiuntiva a quello ordinaria prevista dallo statuto sociale o deliberata dall'assemblea dei soci; sono le parti contraenti che procedono liberamente alla contrattazione. Il legislatore non disciplina direttamente la normativa applicabile, che si desume dal contenuto di due norme del Codice Civile: gli articoli 2120 e 2364.
In primo luogo, l'art. 2120 C.C. prevede il diritto del lavoratore dipendente di vedersi riconosciuta una forma di retribuzione differita nel corso del tempo, secondo regole di calcolo che, di fatto, consentono al lavoratore medesimo di accumulare una mensilità aggiuntiva ogni anno. L'art. 2364 C.C., invece, attribuisce tra i compiti dell'assemblea ordinaria quello di determinare il compenso di amministratori e sindaci, se questo non è stabilito dallo statuto.
Deduzione del costo - Il trattamento di fine mandato è un costo interamente deducibile dal reddito così come previsto dall'art. 105, c. 4 del Tuir, secondo cui gli accantonamenti annuali relativi a tale indennità sono deducibili per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 211/E/2008) ha avuto più volte modo di ribadire che la deducibilità per competenza degli accantonamenti è possibile soltanto nel caso in cui...