Titolare effettivo nelle fondazioni e associazioni riconosciute
In materia di titolare effettivo i dubbi interpretativi e applicativi si moltiplicano. Nel presente contributo si affrontano alcuni aspetti relativi alla individuazione del titolare effettivo di fondazioni e associazioni riconosciute.
Ai sensi dell’art. 21, c. 1 D.Lgs. 231/2007, le fondazioni e le associazioni riconosciute sono obbligate a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle Imprese. L’art. 22, c. 4 prevede che per tali soggetti, le informazioni relative ai titolari effettivi sono acquisite “dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’art. 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione”. Tali informazioni, ai sensi del c. 2, devono essere conservate per un periodo non inferiore a 5 anni.
L’art. 20, cc. 4, 5 e 6 indica i criteri per l’identificazione del titolare effettivo nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute.
c. 4 - Nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10.02.2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
i fondatori, ove in vita;
i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
c. 5 - Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo...