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Finanza e banche 26 Settembre 2026

Titoli di massa e obbligazioni: il correttivo riscrive le regole

Regime fiscale di obbligazioni e titoli di massa uniformato tra soggetti OIC e IAS: il correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) elimina il floor fiscale sul circolante e restringe l’ambito del realizzo interno nei casi di FTA e LTA.

L’art. 5, c. 1, lett. a), c) e f) D.Lgs. 148/2026 (c.d. decreto correttivo Omnibus) ha riscritto, a pochi mesi dalla legge di Bilancio 2026, la disciplina fiscale delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni ex art. 85, c. 1, lett. e) del Tuir, categoria che comprende anche le quote di OICR. L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento tra OIC adopter e IAS/IFRS adopter, superando le incertezze emerse dopo la riforma 2025. Il nuovo assetto distingue in base alla collocazione di bilancio. In tal senso, infatti:1) per i titoli obbligazionari iscritti nel circolante, la valutazione di fine esercizio diventa fiscalmente rilevante secondo la corretta applicazione dei principi contabili (ciò in coerenza con il principio di derivazione rafforzata); viene quindi meno il valore fiscale minimo che l’art. 94, c. 4 del Tuir imponeva. Per gli OIC adopter sono previste norme di raccordo per il riassorbimento dei disallineamenti pregressi. Il valore fiscale dei titoli di trading si allinea così a quello contabile, senza il correttivo minimale che limitava la rilevanza delle svalutazioni;2) per i titoli immobilizzati, vale il principio opposto e simmetrico. Le valutazioni restano irrilevanti fino al realizzo, ma le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate (ex art. 86, cc. 1, lett. a)-b), e 2 del Tuir) cioè per cessione onerosa o risarcimento; è stata inoltre eliminata la disposizione dell’art. 110, c. 1, lett. c) del Tuir che...

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