Tra gli incrementi super Ace anche il saldo attivo di rivalutazione
Nel modello Redditi 2022 tra le variazioni rilevanti ai fini della super Ace vi è anche una quota parte del saldo attivo da rivalutazione dei beni. Il calcolo di tale quota parte, tuttavia, non è stato univocamente chiarito dalla dottrina.
La super Ace (art. 19, D.L. 73/2021) non si caratterizza certo per una ridotta complessità di calcolo. Ora, approcciandosi al modello Redditi 2022, si deve prendere atto che il calcolo della agevolazione si sdoppia in 2 sezioni (righi RS 112A e 113 del Modello Redditi SC):
l’Ace ordinaria che non è stata abrogata e che verrà calcolata computando le variazioni in aumento ed in diminuzione del patrimonio netto avvenute tra 1.01.2011 ed il 31.12.2020;
la super Ace che invece terrà conto della mera variazione incrementale del patrimonio netto verificatasi nel 2021 rispetto alla medesima variazione datata 31.12.2020.
Le 2 variazioni diminutive si trovano a sommarsi nel quadro RN, più precisamente al rigo RN6.
Oltre alle 2 componenti note che devono affluire nella colonna 1 del Rigo 112A (utile 2020 imputato a riserva nel 2021 e conferimenti in denaro del 2021 non ragguagliati ad anno) occorre tener conto della quota di eventuale riserva da rivalutazione che deve intendersi trasformata da riserva “valutativa”, e come tale non rilevante ai fini Ace, a riserva “realizzata” e come tale rilevante ai fini della agevolazione.
In base all’Interpello n. 889/2021 è ormai assodato che tale trasformazione avviene anno dopo anno per effetto della quota di ammortamento del bene rivalutato e, per la quota del periodo d’imposta 2021, la trasformazione genera un incremento super Ace, come confermato a...