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Imposte e tasse 28 Marzo 2019

Tra occultamento e distruzione, l’omessa tenuta passa in cavalleria


La Corte di Cassazione, con la sentenza della III Sezione Penale 14.03.2019, n. 11464, ha riaffrontato lo stesso tema della sentenza 20.02.2019, n. 7646, in materia di occultamento e distruzione delle scritture contabili. Perché si possa configurare il reato di cui all’art. 10, D.Lgs. 74/2000, è necessario infatti l’occultamento o la distruzione delle scritture, pertanto la contestazione del reato presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza di tali documenti e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471. La disposizione di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 prevede una doppia, e alternativa, condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture, mentre la distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro. Non assume rilevanza penale, invece, il semplice rifiuto della consegna...

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