La Corte di Cassazione, con la sentenza della III Sezione Penale 14.03.2019, n. 11464, ha riaffrontato lo stesso tema della sentenza 20.02.2019, n. 7646, in materia di occultamento e distruzione delle scritture contabili. Perché si possa configurare il reato di cui all’art. 10, D.Lgs. 74/2000, è necessario infatti l’occultamento o la distruzione delle scritture, pertanto la contestazione del reato presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza di tali documenti e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
La disposizione di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 prevede una doppia, e alternativa, condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture, mentre la distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro. Non assume rilevanza penale, invece, il semplice rifiuto della consegna...