I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti.
Condividi:
Provvedimenti - I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e n. 329676 introducono nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020.
Spese dal 1.01.2020 - I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati ai fini della precompilata dovranno inviare le sole spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciabili, escludendo le spese pagate in contanti;
l’obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1.01.2020;
si applica la regola solo per le spese con bonus al 19%: per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta non è previsto l'obbligo di verificare il pagamento.
Soggetti obbligati - Le disposizioni del 16.10.2020 introducono una modifica delle regole di adempimento già esistenti in base ai numerosi provvedimenti attuativi dell’art. 3, D. Lgs. 175/2014. La platea interessata è molto vasta:
professionisti sanitari;
strutture sanitarie private non accreditate;
veterinari e cliniche veterinarie;
operatori dei servizi funerari;
università;
asili nido;
enti del terzo settore.