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Imposte e tasse 19 Ottobre 2020

Tracciabilità detrazioni 19%: adempimenti aggiornati

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti.

Provvedimenti - I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e n. 329676 introducono nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020. Spese dal 1.01.2020 - I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati ai fini della precompilata dovranno inviare le sole spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciabili, escludendo le spese pagate in contanti; l’obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1.01.2020; si applica la regola solo per le spese con bonus al 19%: per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta non è previsto l'obbligo di verificare il pagamento. Soggetti obbligati - Le disposizioni del 16.10.2020 introducono una modifica delle regole di adempimento già esistenti in base ai numerosi provvedimenti attuativi dell’art. 3, D. Lgs. 175/2014. La platea interessata è molto vasta: professionisti sanitari; strutture sanitarie private non accreditate; veterinari e cliniche veterinarie; operatori dei servizi funerari; università; asili nido; enti del terzo settore.

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